A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Si consultino il manifesto e il bando presenti in questa pagina al paragrafo "Documenti".
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Ai fini della presente domanda si intende per
NUCLEO FAMILIARE:
Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente,dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l’ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.Si precisa inoltre che con D.L.4/2019 sono state introdotte delle sostanziali novità:.
a)i coniugi permangono nel medesimo nucleo ISEE anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.
a bis ) I componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche (quindi nel caso in cui risultino in stati di famiglia differenti ), qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.” Pertanto,il fatto che un soggetto abbia chiesto al Comune di residenza la separazione del suo stato di famiglia da quello degli altri conviventi, con i quali non ha legami tra quelli sopra riportati (ad esempio lo studente universitario e i suoi coinquilini), non ha più alcuna rilevanza ai fini della composizione del suo nucleo familiare ai fini ISEE che, a seguito della succitata novità normativa, non può più essere composto solo dal soggetto medesimo ma in ogni caso comprende tutti coloro i quali hanno la sua stessa residenza.
b)Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare degli stessi esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni (alla data di presentazione della DSU [ndr]), è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.Pertanto il figlio maggiorenne, non residente con i genitori, non coniugato e/o senza figli, non viene più attratto nel nucleo dei genitori stessi per il solo fatto di essere a loro carico IRPEF, qualsiasi sia la sua età (come previsto dall’art. 3, comma 5, D.P.C.M. 159/2013) bensì, a seguito della novità introdotta dal legislatore, unicamente se di età inferiore a 26 anni. Nel caso in cui abbia 26 o più anni fa sempre nucleo a sé non essendo più rilevante il fatto che sia o meno a carico ai fini IRPEF dei genitori.
Alloggio improprio:
Per alloggio improprio si intende l’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l’utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all’art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie di alloggio antigienico.
ALLOGGIO ANTIGIENICO
Per alloggio antigienico si intende l’abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti fattispecie:
ALLOGGIO ADEGUATO
Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:
-mq 30 per nucleo familiare composto da una persona
-mq 45 per nucleo familiare composto da due persone
-mq 54 per nucleo familiare composto da tre persone
-mq 63 per nucleo familiare composto da quattro persone
-mq 80 per nucleo familiare composto da cinque persone
-mq 90 per nucleo familiare composto da sei o più persone.
Apertura al pubblico degli sportelli
Presso gli uffici del Cortile delle Magnolie
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00
Martedì dalle 15.30 alle 17.30
Telefono: 0734 680501
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
L'istanza prevede la presentazione di una marca da bollo da € 16
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'inserimento in graduatoria.
Attenzione: l'invio è consentito solo in un determinato intervallo temporale. La documentazione può essere inviata:
Durata massima del procedimento amministrativo: 210 giorni
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio