Chiedere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

Procedimento di formazione di una graduatoria di aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Descrizione

Chiedere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e assegnabili agli aventi diritto, è effettuata dal Comune, sulla base della graduatoria definitiva vigente, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio, della composizione della consistenza del nucleo familiare.

In Comune di Porto San Giorgio …

La domanda può essere presentata unicamente nei termini previsti dall’apposito bando redatto ai sensi della normativa regionale e dalle disposizioni del regolamento comunale

Approfondimenti

CHI PUÒ FARE DOMANDA
Possono fare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani o di un paese appartenente all’Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata almeno biennale;


b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Porto San Giorgio;


c) non essere titolare di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento.

Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie coperta calpestabile non inferiore ai seguenti valori:
- mq 30 per nucleo familiare composto da una persona
- mq 45 per nucleo familiare composto da due persone
- mq 54 per nucleo familiare composto da tre persone
- mq 63 per nucleo familiare composto da quattro persone
- mq 80 per nucleo familiare composto da cinque persone
- mq 90 per nucleo familiare composto da sei o più persone;
 

d) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno;


e) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determino dalla Giunta Regionale con Decreto del Dirigente del settore Urbanistica, Paesaggio ed edilizia Residenziale Pubblica n. 5/UER del 16/01/2024, pari ad € 13.699,00, riferito al nucleo familiare così come definito dall’art. 3 comma 2 della L.R. 22/06 e s.m.i.. Per le famiglie monoparentali tale reddito non deve superare € 16.439,00.
Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell’articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza.
Si informa che in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l’attribuzione del punteggio, l’interessato dovrà allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare;

f) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Il suddetto requisito non si applica nell’ ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono, altresì, beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati citati;

g) i soggetti iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tali ipotesi non si applicano i requisiti di cui alla precedente lettera b).
I requisiti sopra detti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) e d), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’eventuale assegnazione e successivamente nel corso della locazione.


COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Il presente bando è pubblicato per 60 giorni sul sito del Comune di Porto San Giorgio al seguente link https://sportellotelematico.comune.portosangiorgio.fm.it/procedure%3Ac_g920%3Aassegnazione.alloggi.erap?source=1613
La domanda potrà essere presentata in due modalità: cartacea e telematica (sportello telematico polifunzionale).
Istruzioni per modalità cartacea:
La domanda sarà presentabile tramite appositi modelli scaricabili dal sito del comune (https://sportellotelematico.comune.portosangiorgio.fm.it/procedure%3Ac_g920%3Aassegnazione.alloggi.erap?source=1613) ed in distribuzione gratuita presso lo sportello di ricezione al pubblico dei Servizi sociali (ex cortile delle magnolie) (Lungomare Gramsci n. 155) Lunedì-Mercoledì-Giovedì 10:00-13:00 Martedì 15:30-17:30, oppure presso l’URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) nei seguenti orari dal lunedì al venerdì 08:30 – 13:00, martedì e giovedì anche 14:40 – 17:40.
Istruzioni per modalità on-line: - collegarsi al seguente link https://sportellotelematico.comune.portosangiorgio.fm.it/procedure%3Ac_g920%3Aassegnazione.alloggi.erap?source=1613
- cliccare sul bottone “Accedi al servizio”
- selezionare la modalità di accesso “SPID”, “CIE”, “CNS”, “e IDAS” e seguire le istruzioni.
Il sistema informatico registra la data e l’ora d’invio della domanda, non consentendo la trasmissione di candidature oltre la scadenza. Invia altresì la ricevuta di avvenuta protocollazione della domanda. È opportuno inviare la domanda una sola volta. Solamente in caso di gravi errori od omissioni, procedere con un secondo invio. In caso venissero presentate più domande dallo stesso candidato, viene presa in considerazione e valutata l’ultima domanda trasmessa cronologicamente (attestazione automatica da parte del sistema informatico), purché ovviamente entro i termini prescritti dal presente bando.
Al termine della procedura il sistema trasmetterà all’email inserita in fase di registrazione una notifica di avvenuto inoltro ed una di avvenuta protocollazione, con l’indicazione del numero di protocollo, che sarà prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto.
La domanda, sia essa telematica o cartacea, dovrà essere presentata in bollo da € 16,00 utilizzando, gli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune di Porto San Giorgio o scaricati dal sito web istituzionale all’indirizzo https://www.comune.portosangiorgio.fm.it/it oppure presenti a fine compilazione, nel caso di modalità on-line.
Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio o priorità in graduatoria.
 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia documento di riconoscimento del richiedente e, solo in caso di cittadino richiedente non appartenente a paesi dell’UE, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sono specificate le modalità di sostentamento in caso di indicatore ISEE pari a zero;
- attestazione del datore di lavoro del richiedente, in difetto del requisito della Residenza nel Comune di Porto San Giorgio, contratto di lavoro registrato, eventuale busta paga alla data di presentazione della domanda;
- se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11, comma 4, della L. 431/1998, contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare modulo RLI o certificazione di validità rilasciata da Agenzia delle Entrate con le ricevute di pagamento del canone di locazione, degli ultimi 12 mesi, a decorre dalla presentazione della domanda;
Solo qualora venga richiesta l’assegnazione dei relativi specifici punteggi dovranno essere inoltre allegati:
- copia certificato di invalidità civile riportante la percentuale di invalidità riconosciuta, o del riconoscimento della situazione di handicap di cui alla L. 104/92 per i minori, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti per ciascun portatore di handicap;
- certificato dell’AST attestante che la famiglia risiede, da più di due anni, dalla data di pubblicazione dell’avviso, in alloggio improprio, antigienico o inadeguato ovvero domanda di rilascio di certificazione, presentata all’AST territorialmente competente, protocollata;
- dichiarazione dell’AST attestante, o domanda di richiesta di rilascio protocollata dall’AST, che nella famiglia è presente un portatore di handicap che necessità, per cause non transitorie dell’ausilio della sedia a ruote;
- copia provvedimento dell’autorità di assistenza pubblica che ha procurato l’attuale alloggio a titolo precario;
- copia provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile (sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione);
- sentenza di separazione giudiziale o divorzio.


TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande dovranno essere consegnate al Comune entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio dell’Ente, cioè entro le ore 12:30 del 14 novembre 2024.
Per i soli cittadini italiani residenti all’estero il suddetto termine è aumentato di 15 giorni e, quindi, esclusivamente in tale caso, la scadenza è entro le ore 12:30 del giorno 29 novembre 2024.
Le domande possono essere recapitate al Comune di Porto San Giorgio, a pena di esclusione, solo in base ad una delle seguenti modalità:
a) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Porto San Giorgio sito in Viale della Vittoria n.162, che ne rilascia attestazione di ricevuta;
b) spedita con Raccomandata A.R., in tal caso farà fede il timbro postale di spedizione;
c) trasmessa via PEC all’indirizzo: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it;
d) attraverso lo sportello telematico polifunzionale.


Per informazioni è possibile accedere allo sportello di ricezione al pubblico dei Servizi sociali situato presso il Cortile delle Magnolie (Lungomare Gramsci n. 155) nei seguenti giorni: Lunedì-Mercoledì-Giovedì 10:00-13:00 Martedì 15:30-17:30 o telefonare ai seguenti numeri 0734680502 - 0734680500;


ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - GRADUATORIA PROVVISORIA - GRADUATORIA DEFINITIVA
L’istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del Regolamento comunale. Il Comune procede all’istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l’esistenza della documentazione richiesta. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di 10 gg per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera Raccomandata A.R..
La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:
a) per i requisiti previsti per l’accesso, l’esclusione della domanda;
b) per gli atri casi, la mancata attribuzione del punteggio.
Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di una apposita Commissione. Il Servizio Servizi Sociali, in fase di istruttoria delle domande e l’apposita Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell’assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti.
L’elenco dei non ammessi, con relativo motivo, e la graduatoria provvisoria, contenente l’indicazione del punteggio conseguito, della documentazione eventualmente mancante, dei modi e dei termini perentori per la presentazione di osservazioni (pari a 15 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria medesima) nonché di quant’altro ritenuto utile o necessario ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, saranno pubblicati per 15 giorni consecutivi mediante: 
• affissione all’Albo Pretorio Online comunale; 
• nella home-page del sito istituzionale dell’Ente.
La predetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Sarà cura dei concorrenti consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Ente.
La Commissione esamina le osservazioni e le controdeduzioni, acquisisce l’eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio e quindi formula la graduatoria definitiva, la quale verrà resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune per 15 giorni consecutivi. La predetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Sarà cura dei concorrenti consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Ente.
La graduatoria approvata avrà validità per due anni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del provvedimento di approvazione. Scaduto tale termine la graduatoria decade automaticamente.


ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Gli alloggi che si renderanno eventualmente disponibili saranno assegnati dal Comune secondo l’ordine e nel rispetto di quanto previsto all’art.12 del Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. nel Comune di Porto San Giorgio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28/2024.


CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari viene calcolato e aggiornato secondo le disposizioni normative che regolano la materia e comunque con riferimento al valore dell’immobile e al reddito del nucleo familiare dell’assegnatario.


DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. n.36/2005 modificata e integrata dalla L.R. n. 22/2006, dalla L.R. n. 49/2018, dalla L.R. n. 16/2021 e dalla L.R. n. 24/2023, e nel Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P sovvenzionata nel Comune di Porto San Giorgio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 28/2024.


INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016
I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico, esclusivamente nell’ambito delle attività inerenti i bandi di E.R.P. sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell’attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà dichiarare di accettare il trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla normativa sopra citata.