Descrizione
Il Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati ed estratti di atti di stato civile:
- certificato ed estratto di matrimonio: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio coniuge e quando e da chi è stato celebrato il matrimonio
- certificato ed estratto di morte: attesta il decesso di una persona e altri dati relativi al suo decesso
- certificato ed estratto di nascita: attesta il nome e il cognome del bambino e altri dati relativi alla sua nascita
- certificato ed estratto di unione civile: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio partner, e quando e da chi è stato celebrata l'unione.
Gli estratti sono particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune e contengono, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, le annotazioni (cioè dati specifici e significativi dell'evento della vita). Le annotazioni inserite nell'atto sono definite dal:
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 69 per l'atto di matrimonio e di unione civile
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 81 per l'atto di morte
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 49 per l'atto di nascita.
Nel certificato ed estratto dell'atto di nascita è possibile chiedere anche l'indicazione della paternità e della maternità (Decreto del Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432, art. 3). In questo caso il certificato e l'estratto possono essere rilasciati solo ai genitori o ai diretti interessati, se maggiorenni.
Approfondimenti
Gli estratti di nascita, matrimonio e morte possono essere rilasciati su modello plurilingue.
Il certificato plurilingue è utilizzato all’estero, precisamente nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali. Questi certificati non hanno bisogno né di traduzione, né di legalizzazione.
I certificati plurilingue sono validi e riconosciuti nei seguenti Stati: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Estonia, Francia, Germania, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia (Legge 24/04/1967, n. 344 e Legge 21/12/1978, n. 870).
I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
La validità di certificati ed estratti di atti di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.
Il rilascio di estratti di nascita con l'indicazione della paternità e della maternità, regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 02 maggio 1957, n. 432, art.3, è consentito soltanto a domanda dell'interessato.
Quando l'interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà.
Gli estratti di nascita possono essere rilasciati ad un terzo, per l'esercizio di diritti o l'adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio, a patto che sia munito di delega scritta firmata dall'interessato, a cui si allega la fotocopia di un documento di d'identità dell'interessato.
Analoghe indicazioni sono valide per gli estratti di nascita su modello plurilingue.