Descrizione
Se un cittadino ritiene di aver individuato violazioni delle leggi in materia di tutela ambientale, igiene e sanità, può comunicare il problema al Comune che attiverà i controlli necessari per la verifica di quanto segnalato e adottando i provvedimenti di competenza per il ripristino della situazione a norma di legge.
L'esposto in materia ambientale può essere presentato per:
- abbandono di rifiuti
- scarichi idrici
- inquinamento dell’aria
- emissione di cattivi odori
- inquinamento acustico
- presenza di amianto
- inquinamento elettromagnetico.
Approfondimenti
Per abbandono di rifiuti s'intende la presenza, in un'area pubblica o privata, di rifiuti di varia natura, come materiali ingombranti, elettrodomestici fuori uso, lastre di eternit, bottiglie di plastica, carta, vetro, lattine, ecc.
Il divieto di abbandonare rifiuti è previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 192 e sanzionato dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 255, 256 e 256-bis.
Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per individuare il responsabile dell’abbandono. Assicura inoltre la rimozione dei rifiuti direttamente o con diffida/ordinanza in capo ai responsabili e/o ai proprietari dell’area su cui è stato fatto l’abbandono per il ripristino dello stato dei luoghi.
Informazioni utili: nella segnalazione è importante indicare, anche approssimativamente, la natura e la quantità dei rifiuti abbandonati.
Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per effettuare le opportune verifiche dirette con sopralluoghi interessando poi a seconda delle competenze gli enti terzi come ARPA o ASL, e se necessario adotta i necessari provvedimenti.
Se si ritiene che i fumi e le emissioni di un'attività produttiva siano causa di inquinamento atmosferico può essere chiesta una verifica al Comune, che potrà attivare ARPA per i controlli del caso. ARPA effettuerà un sopralluogo per verificare la provenienza dell’inquinamento, e nel caso lo stesso provenga da un’attività produttiva verificherà se la situazione sia regolare dal punto di vista tecnico e coerente con il regime amministrativo in cui opera l’azienda, in particolare in relazione ai limiti delle emissioni in atmosfera.
Eventuali violazioni sono segnalate all’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti.
Informazioni utili: allo scopo di facilitare l’analisi della situazione da parte degli organi tecnici, è importante fornire, nella segnalazione, indicazioni dettagliate in merito al problema segnalato (tipo di emissione, frequenza, orari, durata, ecc.).
La molestia olfattiva è la presenza di un odore che altera lo stato di benessere e che, nei casi più gravi, può causare disagio e disturbo. Le tipologie più frequenti di molestie olfattive sono rappresentate da abbandono di rifiuti, fuoriuscita di gas, incendi, attività produttive o agro-zootecniche.
Alcuni casi possono essere associati a emergenze vere e proprie, altri possono essere legati a condizioni croniche o cicliche legate a situazioni o impianti produttivi.
Informazioni utili: allo scopo di facilitare l’analisi della situazione da parte degli organi tecnici, è importante fornire, nella segnalazione, indicazioni dettagliate in merito al problema segnalato (tipo di emissione, frequenza, orari, durata, ecc.).
I controlli in materia di inquinamento acustico riguardano il rumore prodotto da:
- attività commerciali o di servizio (bar, discoteche, esercizi commerciali, ecc.)
- attività produttive (industrie, attività artigianali, ecc.)
- infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti)
- attività temporanee (cantieri, manifestazioni temporanee e ricreative, ecc.).
A seguito di una segnalazione, il Comune provvede ad attivare un procedimento amministrativo che prevede, con la collaborazione di ARPA Marche, sopralluoghi e rilevazioni strumentali di verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Per questo motivo, chi ha presentato l’esposto deve garantire piena disponibilità in tutte le fasi del procedimento, consentendo l’accesso alla propria abitazione per le rilevazioni fonometriche sia da parte dei tecnici incaricati dalla parte disturbante che dei tecnici di ARPA Marche, concordando modalità e tempi.
Le segnalazioni di sospette violazioni in materia di inquinamento acustico sono gestite come segue: in caso di segnalazioni d'ufficio o da parte di terzi relative a violazioni in materia di inquinamento acustico e elettromagnetico, il Comune procede di concerto con l'ARPAM e con gli uffici competenti (Polizia Municipale, ufficio ambiente, ufficio suap) mediante le opportune verifiche tecniche e amministrative al fine di accertare il rispetto dei valori e dei limiti previsti dalla normativa in materia e dal regolamento comunale che disciplina le attività rumorose.
In caso di mancato accertamento di violazione le spese relative al procedimento di verifica tecnica e amministrativa saranno interamente a carico del segnalante.
In caso di accertamento di violazione:
- le spese relative al procedimento di verifica tecnica e amministrativa saranno interamente a carico del contravventore
- il responsabile della violazione dovrà inoltre procedere all'eliminazione dei fastidi provocati dal superamento dei valori e dei limiti previsti dalla normativa a seguito di adozione di specifico provvedimento da parte del Comune mediante i seguenti adempimenti: dovrà redigere all'ufficio ambiente la previsione d'impatto acustico contenente le indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le immissione causate al fine di ottenere il rilascio di specifico nulla osta; ottenuto il nulla osta potrà eseguire i lavori previsti nella previsione d'impatto acustico e presentarne la fine dei lavori entro 30 giorni.
Le situazioni di disturbo all’interno dei condomini devono essere affrontati a livello condominiale o rivolgendosi alla giustizia ordinaria.
Le situazioni di disturbo, in ambiente esterno, riconducibili a schiamazzi oppure a rumorosità legata ad abitudini comportamentali poco civili o all’interno di un ambiente abitativo, sono regolate dal Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 659, com. 1 "Codice Penale" e vanno segnalate alle autorità competenti (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri).
Informazioni utili: la segnalazione dovrà fornire le informazioni necessarie per una completa e corretta valutazione del problema (fonte, frequenza, orari, durata, ecc.)
L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa, molto utilizzato in passato e il cui uso è stato vietato in Italia con la Legge 27/03/1992, n. 257. É pericoloso perché le fibre, molto sottili, tendono a sfaldarsi e, rimanendo sospese in aria, possono essere respirate causando gravi patologie a carico dell'apparato respiratorio.
La presenza di amianto in casa o in un edificio richiede quindi una pronta segnalazione per l’intervento del personale competente.
Il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il piano nazionale amianto con gli obiettivi:
- migliorare la conoscenza dei fenomeni legati alla presenza di amianto e delle loro dimensioni sul territorio nazionale
- migliorare la qualità delle valutazioni del rischio e della sorveglianza sanitaria
- migliorare la ricerca di base e quella clinica
- stabilire dei percorsi di cura e riabialitazione ottimizzati e omogenei su tutto il territorio
Con il termine elettrosmog viene indicato l'inquinamento da radiazioni non ionizzanti, quali quelle prodotte dalle emittenti radiofoniche, dai cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti) e dalle reti per telefonia mobile.
A seguito di segnalazioni di inquinamento elettromagnetico il Comune chiede l'intervento di ARPA per accertare il rispetto:
- dei valori limite di emissione
- delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
In caso di mancato rispetto dei valori limite e/o delle prescrizioni vengono adottati i provvedimenti previsti dalla normativa.