Chiedere il rilascio di copia integrale di atti di stato civile

Descrizione

Chiedere il rilascio di copia integrale di atti di stato civile

Il Comune rilascia la copia integrale dei seguenti atti di stato civile:

  • atto di matrimonio
  • atto di morte
  • atto di nascita
  • atto di unione civile.

La copia integrale è una fotocopia dell’atto originale e chi la rilascia deve attestare che la copia è conforme all'originale. Contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):

  • la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
  • le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.

Approfondimenti

La validità delle copie integrali di un atto di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 03 novembre 2000, n. 396 stabilisce che il rilascio degli atti di stato civile per copia integrale è possibile solo a favore di chi, mediante istanza motivata all’ufficiale dello stato civile, dimostra di avere un interesse personale e concreto ad ottenere quegli atti, al fine di tutelare un interesse giuridicamente rilevante (cosi come definito dalla legge del 07 agosto 1990 n. 241, art. 22).

In particolare:

  • è indispensabile specificare la motivazione ed il conseguente interesse giuridico per cui si chiede il rilascio del documento, soprattutto se la richiesta non viene fatta dall'interessato. In mancanza di adeguata motivazione, infatti, la richiesta potrebbe essere respinta ai sensi delle disposizioni sopra richiamate
  • non è possibile procedere al rilascio degli atti di stato civile per copia integrale nei casi in cui ciò è vietato da specifiche disposizioni di legge (come ad esempio nel caso delle adozioni)
  • non è possibile dar corso a richieste indistinte di più atti di stato civile (ad esempio tutti gli atti registrati in un determinato lasso di tempo)
  • è esclusa la possibilità di soddisfare a richieste di rilascio di atti di stato civile per finalità di ricerca storica o di ricostruzione di alberi genealogici, in quanto non costituiscono un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.